Un caso specifico:

La giovane Maria si è sposata civilmente. Suo marito, (lavoratore dipendente) era divorziato civilmente e passa alla moglie precedente dei soldi per il mantenimento del figlio avuto con lei. Ultimamente Maria non lavora perché sta ancora cercando lavoro, ma lui pretende da lei lo stesso un terzo delle spese totali come erano d’accordo. Maria  ora è senza soldi. Essendo sposati civilmente il marito deve intervenire anche nelle difficoltà della moglie? Mi sapresti citare la legge in modo più appropriato?

La domanda tocca una questione fondamentale del diritto di famiglia: i doveri reciproci dei coniugi in materia di sostegno economico.

In Italia, il Codice Civile stabilisce che i coniugi hanno doveri reciproci di assistenza morale e materiale. In particolare, l’articolo 143 del Codice Civile descrive le obbligazioni tra coniugi. Questo articolo stabilisce che con il matrimonio “il marito e la moglie assumono i medesimi diritti e doveri”, e uno dei principali doveri è quello della reciproca assistenza.

Articolo 143 del Codice Civile – Diritti e doveri reciproci dei coniugi

Il primo comma recita:

“Con il matrimonio il marito e la moglie assumono i medesimi diritti e doveri. Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.”

Questo significa che se uno dei coniugi si trova in difficoltà economiche, l’altro ha l’obbligo di contribuire a sostenerlo, anche se la moglie (in questo caso tua Maria) non ha attualmente un lavoro. Il marito dovrebbe contribuire a soddisfare i bisogni materiali di Maria, come fa per la gestione della famiglia.

Articolo 144 del Codice Civile – Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia

L’articolo 144 prevede che le spese familiari debbano essere gestite di comune accordo, in base alle capacità economiche di ciascun coniuge:

“I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.”

Pertanto, il marito di Maria non può pretendere che lei contribuisca in egual misura alle spese familiari se è disoccupata o senza entrate economiche. Le spese dovrebbero essere proporzionate alla situazione finanziaria di ciascun coniuge.

Conclusione

Il marito di Maria ha il dovere legale di assisterla, soprattutto se lei è temporaneamente senza lavoro. Le spese dovrebbero essere ripartite in modo equo e proporzionato alle possibilità economiche di ciascuno. In caso di disaccordo, è possibile chiedere consiglio a un avvocato specializzato in diritto di famiglia per affrontare legalmente la questione.

Se Maria si trova in difficoltà, si può considerare anche una mediazione familiare per risolvere la situazione in maniera più armoniosa e senza ricorrere immediatamente alle vie legali.

In questo caso specifico, i genitori di Maria, hanno l’obbligo di intervenire finanziariamente finché la figlia non trova lavoro?

In Italia, non esiste un obbligo legale diretto per i genitori di intervenire finanziariamente a sostegno di una figlia sposata, poiché, come detto, il dovere di assistenza materiale ricade principalmente sul coniuge, in base agli articoli 143e 144 del Codice Civile.

Quando una persona si sposa, l’obbligo di mantenimento passa dal nucleo familiare d’origine (cioè i genitori) al nuovo nucleo familiare, cioè il coniuge. Come genitori, quindi, non c’è un obbligo legale di mantenere la loro figlia se lei è sposata e vive con il marito, a meno che non ci siano accordi specifici tra di loro.

Casi eccezionali

Tuttavia, esistono delle situazioni particolari in cui i genitori potrebbero essere chiamati a intervenire, ma questi sono casi estremi, come se:

  1. Il coniuge non fosse in grado di provvedere economicamente (per gravi ragioni di salute o difficoltà lavorative) e Maria si trovasse in uno stato di bisogno.
  2. Esistessero accordi particolari o obblighi morali tra genitori e vMaria, ma non obblighi legali.

In ogni caso, se i genitori decideono di offrire aiuto economico, si tratterebbe di un supporto volontario e non di un obbligo imposto dalla legge.

Conclusione

La responsabilità finanziaria primaria spetta al marito di vostra Maria come stabilito dal matrimonio civile. I genitori di Maria non hanno l’obbligo legale di sostenere Maria in questa fase, anche se potrebbero scegliere di farlo per ragioni affettive o pratiche.