Codice di Diritto Canonico Latino.

Canone 915.

Non siano ammessi alla Sacra Comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l’irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto.

 

Canone 916.

Colui che è consapevole di essere in peccato grave, non celebri la Messa né comunichi al Corpo del Signore senza avere premesso la confessione sacramentale, a meno che non vi sia una ragione grave e manchi l’opportunità di confessarsi; nel qual caso si ricordi che è tenuto a porre un atto di contrizione perfetta, che include il proposito di confessarsi quanto prima.

 

Santo ed ecumenico Concilio di Trento, Decreto sul Santissimo Sacramento dell’Eucarestia (11 ottobre 1551).

CONCILIO DI TRENTO

Capitolo VIII.

Canone 11.

Se qualcuno dirà che la fede è preparazione sufficiente per ricevere il sacramento della santissima Eucarestia, sia anatema

 

 

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