dal Messaggero Veneto del 15/5/2002

Tempo pieno, part-time, a termine: una guida per orizzontarsi meglio nei primi contatti con le aziende
Come si accede al mondo del lavoro
Botta e risposta per comprendere il modo in cui cambiano le regole per le assunzioni


La fine della scuola, ormai è imminente. Per molti il 9 giugno segnerà l’inizio delle vacanze, per altri (i ragazzi di quinta superiore) ci saranno gli esami di maturità. Terminati questi ultimi i nostri coetanei si troveranno davanti ad un bivio: frequentare l’università, o cercare un lavoro? Chi sceglierà la seconda possibilità avrà a che fare con Agenzia di collocamento, libretto di lavoro, ecc Ma cosa sono questi termini che noi ragazzi conosciamo spesso solo approssimativamente? Noi del Messaggero Scuola lo abbiamo chiesto all’ufficio di collocamento della nostra città.

– Ci può spiegare in cosa consiste un’Agenzia di collocamento?
«Molti pensano che queste agenzie siano inutili per trovare un lavoro. Per smentire questo luogo comune, va detto che sono molti i clienti che vi ricorrono per le assunzioni di tre mesi. Inoltre in molti concorsi pubblici, ma anche per poter accedere a corsi di formazione è richiesta una certa anzianità d’iscrizione al collocamento».

– Chi si inscrive viene contattato solo per lavori fissi?
«No, l’iscrizione prevede la possibilità di essere contattati per lavoro permanente, ma anche per assunzioni part time e a termine, quindi anche compatibili con i ritmi degli studenti».

– Su quali basi si viene scelti per un lavoro?
«La posizione dell’iscritto è stabilita in base all’anzianità, oltre che in base alle qualifiche. È consigliabile, quindi, iscriversi il prima possibile al fine di ottenere il più alto punteggio».
– Cosa bisogna fare per essere iscritti nella lista di collocamento?
«È necessario essere muniti di libretto di lavoro; titolo di studio, certificato sostitutivo del diploma di scuola media superiore (o diploma di laurea); un documento d’identità ed infine il codice fiscale».

– Come si viene in possesso del libretto di lavoro?
«Viene rilasciato dal proprio comune di residenza».

– Il nuovo governo ha apportato delle disposizioni collettive del decreto legislativo 181 a cui aveva lavorato l’economista Marco Biagi. Quali sono?
«Non ci saranno più liste di collocamento. la chiamata sarà nominativa e basterà dare notizia dell’avvenuta assunzione. Le uniche liste che rimarranno riguarderanno i lavoratori disabili, per i marittimi e per gli iscritti al collocamento dello spettacolo. Inoltre rimarranno in vigore anche le liste dei lavoratori in mobilità».

– E chi volesse cambiare lavoro?
«Chi è senza lavoro o volesse cambiarlo dovrà inserirsi nell’elenco anagrafico che contiene i dati del lavoratore. Inoltre il tempo d’iscrizione nell’elenco non sarà un criterio di selezione».

– Servirà ancora richiedere il libretto di lavoro?
«No. Un decreto del Ministero definirà il sistema di classificazione dei dati contenuti della Scheda professionale. I dati presenti nella scheda saranno la base del Sistema informativo lavoro.

– Con queste nuove norme cambierà la figura del disoccupato?
«In questo ordinamento, il termine disoccupato indicherà chi è immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un lavoro. Verranno considerati disoccupati di lunga durata le persone senza lavoro da più di 12 mesi o da 6 mesi se giovani con meno di 25 anni. Un compito importante avrà anche la propria regione di appartenenza. Valuterà infatti i criteri e le modalità per accertare lo stato di disoccupazione».

– Se una persona rifiutasse il lavoro offerto quali conseguenze ci sarebbero?
«In caso di rifiuto di attività di formazione e di offerte di lavoro di durata superiore agli 8 mesi (4 mesi per i giovani), nell’ambito del proprio territorio regionale si perde lo stato di disoccupazione, a meno che il lavoro non assicuri un reddito superiore al reddito minimo annuo».

– Verranno promosse delle iniziative al fine di formare i disoccupati?
«I servizi per l’impegno offriranno servizi di orientamento in cui si favorirà l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, proponendo corsi di formazione e certificando le esperienze progressive del disoccupato».

– Come avverranno le assunzioni e i licenziamenti?
«I datori di lavoro dovranno dare comunicazione contestuale dell’instaurazione del rapporto di lavoro (anche per le collaborazioni e per i contratti per i soci delle cooperative) ed hanno 10 giorni di tempo per comunicare le variazioni del rapporto di lavoro».

Finisce qua il nostro viaggio nel mondo del lavoro. Salutiamo il responsabile che ci ha concesso l’intervista e usciamo. Siamo un po’ storditi, ma almeno un po’ più preparati per affrontare il mondo del lavoro.
Viviana Attard
Liceo linguistico Percoto
[email protected]
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Una formula accettabile soprattutto per gli studenti universitari
Misteri e vantaggi dell’interinale


Lavoro interinale: più esattamente, la normativa che lo ha introdotto in Italia (gli articoli 1-11 della legge 196/1997) lo definisce lavoro temporaneo. Si tratta di una figura nuova, che si sta diffondendo con molto successo in questi ultimi tempi, caratterizzata dal fatto che i lavoratori vengono assunti (a termine, ma anche a tempo indeterminato) da imprese fornitrici di lavoro temporaneo, che a loro volta li avviano ad imprese, dette “imprese utilizzatrici”, che necessitano di personale per periodi di tempo determinati, e che risparmiano in questo modo sui costi di ricerca, selezione e formazione, evitando l’onere di operare nell’ambito di assunzioni definitive.

Il lavoro interinale è impiegato da anni in quasi tutti i paesi occidentali e, in base alle informazioni fornite dalle compagnie estere, si può facilmente notare che molto spesso questa forma di assunzione permette agli aspiranti lavoratori di trovare occupazioni stabili. Le imprese fornitrici come regola devono essere autorizzate dal Ministero del Lavoro, in seguito alla dimostrazione del rispetto di certi requisiti richiesti. Solo rivolgendosi alle imprese in possesso di tale autorizzazione, i lavoratori hanno garanzie di serietà e di rispetto dei propri diritti, sia in ambito economico che sociale. Per coloro che desiderano conoscere la lista aggiornata delle imprese fornitrici che hanno ottenuto l’autorizzazione, con sportelli presenti in tutta Italia, questa può essere consultata in rete presso il sito del Ministero del Lavoro.

I lavoratori interinali o temporanei vengono retribuiti in base ai periodi in cui svolgono attività presso le imprese utilizzatrici, e questo stipendio viene parificato a quello dei lavoratori dipendenti dalla stessa impresa.
L’ Alai, Associazione dei lavoratori atipici e interinali, ha firmato con l’Associazione delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo (Assointerim) un contratto collettivo che regolamenta il rapporto intercorrente tra lavoratori temporanei e imprese fornitrici. Sicuramente questa forma di assunzione non da’ alcuna garanzia riguardo alla durata del periodo lavorativo in una determinata impresa.

Ad ogni modo questa può essere una forma di impiego molto utile per coloro che, ad esempio, si trattengono in una località per poco tempo e necessitano di un lavoro per potersi sostentare autonomamente durante quel breve periodo, come possono essere gli studenti universitari.
Paola Catalani
Liceo linguistico C. Percoto
[email protected]
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