Operai in affitto?
Potrà un giorno l’operaio lavorare per due settimane in un ditta, riposare qualche giorno a casa ed essere di nuovo disponibile per altre ditte?
Il futuro operaio potrà ancora prestare la sua “manodopera” come ha sempre fatto, tramite un contratto a termine o a tempo indeterminato?
Il mondo cambia, il progresso avanza inesorabilmente, le aziende subiscono una profonda metamorfosi e gli imprenditori diventano sempre più agguerriti.
Qualcosa di nuovo si sta muovendo nel mondo del lavoro.
Il 3 luglio del 1993 in Italia è stato raggiunto un accordo tra Governo e parti sociali per legalizzare una nuova forma di lavoro che viene detto “temporale” o “interinale”.
Ciò significa che una azienda di lavoro potrà raccogliere iscrizioni e dati relativi a lavoratori in cerca di impiego, costituendo un vero e proprio intermediario tra essi e le ditte clienti interessate. Assumerà la denominazione di “agenzia privata di collocamento temporaneo”.
All’estero questa è una realtà già da tempo esperimentata. Qualche cifra relativa al mercato mondiale di lavoro temporaneo : USA 43% – Francia 16% – Gran Bretagna 9% – Germania 5% – Paesi Bassi 5%- Giappone 5%- Svizzera 2% – Resto della CEE 2%.
Si calcola che in Italia, una volta legalizzate le le agenzie ,i posti di lavoro interinale potranno raggiungere inizialmente le 200 mila unità.
In pratica con questo metodo il lavoratore interessato, in possesso di certi requisiti ,potrà rivolgersi ad una di queste agenzie legalizzate, presentare il proprio curriculum ed assoggettarsi a vari tests di verifica delle specifiche abilità professionali acquisite ed anche a tests psicometrici. L’agenzia, in seguito alle richieste di manodopera da parte di ditte clienti, dovrà smistare il personale richiesto, secondo questo schema:
Le conseguenze per il futuro dei lavoratori sono intuibili: cambierà il tradizionale rapporto di lavoro; ognuno potrà svolgere un’attività gratificante e rispondente alle proprie capacità ed esigenze; la retribuzione sarà proporzionata realmente alle proprie prestazioni; ci sarà più spazio alla mobilità e alla creatività di ognuno, cesserà ogni forma di garantismo professionale.
Ecco che cosa ne pensa del lavoro in affitto la rivista “Millionaire” dell’ottobre 1993:
1) Chi può utilizzare il lavoro temporaneo?
L’accordo recita testualmente: “Il lavoro interinale sarà consentito alle aziende del settore industriale e terziario”. Niente da fare,quindi,per i titolari di aziende agricole, almeno per i primi due anni. Scaduto questo termine, infatti,é prevista una verifica tra le parti, per valutare la possibilità di ampliare l’ambito di applicazione dell’istituto.
2) Quali categorie di lavoratori potranno essere assunte temporaneamente?
In teoria tutte, anche se il testo dell’ intesa ha sollevato aspri dibattiti laddove afferma che al lavoro in affitto non si potrà fare ricorso per le”qualifiche di esiguo contenuto professionale”.
Che cosa debba intendersi con questa definizione non é ancora stato precisato.Sembra,comunque,che a usufruire in modo più consistente del lavoro interinale saranno le fasce professionale medioalte.
3)Le aziende potranno assumere personale temporaneo in qualsiasi momento?
No.L’accordo prevede precise limitazione all’uso di questo strumento. Il lavoro in affitto sarà consentito per sostituire lavoratori assenti (ferie o malattia),eccetto il caso in cui questi siano in sciopero.
Anche per ricoprire ruoli o qualifiche normalmente non previste dall’assetto produttivo dell’ azienda,questa potrà fare ricorso a personale temporaneo,a patto che non possa impiegare propri lavoratori cassaintegrati.
Altre situazioni consentite saranno stabilite dai contratti nazionali di categoria.
4) Chiunque potrà aprire una azienda fornitrice di lavoratori temporanei ?
Sì, purchè ottenga un’apposita autorizzazione pubblica che dovrà essere presubilmente rilasciata dal Minstero del lavoro e della previdenza sociale.Per garantire la propria capacità di retribuire il lavoratori in affitto,probabilmente,l’agenzia sarà obbligata a versare un deposito cauzionale.
Altri requisiti,quali la presenza di un direttore con titoli di studio specifici,o sedi idonee allo svolgimento di corsi di formazione,potrebbero essere decisi in sede di discussione parlamentare.
5) Chi pagherà i lavoratori in affitto?
La retribuzione del personale temporaneo collocato presso le aziende spetterà alle agenzie
Queste ultime, a loro volta, otterranno dalla aziende il pagamento del proprio servizio di intermediazione.
6) Esiste il pericolo di uno sfruttamento dei lavoratori basato sula concorrenza delle agenzie, che potrebbero offrire personale a salari sempre più ridotti?
L’accordo ha fissato garanzie perchè ciò non accada. L’intesa infatti stabilisce che i lavoratori ad interim ricevano un trattamento economico pari a quello contrattualmente stabilito per ltri dipendenti, di uguale ruolo, occupati nella stessa azienda. Chi avvierà un’agenzia fornitrice di lavoratori in affitto,dovrà puntare, quindi, sulla qualità del personale che sarà in grado di offrire. Il costo delle parcelle richieste per il srvizio di intermediazione sarà un altro fattore di competività.
7) Quale durata minima avranno i contratti contemporanei?
L’accordo non dice nulla in proprosito. Spetterà al provvedimento legislativo stabilire i tempi minimi lavorativi. E’ certo che questi potranno essere inferiori a un mese. Le aziende, infatti, spesso necessitano di personale anche soltanto per pochi giorni.
8) Che tipo di contratto legherà i lavoratori all’agenzia?
L’intesa vuole favorire la continuità del rapporto tra agenzia e lavoratore: per questo chiede che gli aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro tra questi due soggetti siano disciplinati da contratti collettivi di settore, ancora tutti da “inventare”.
9) Tra un incarico e l’altro, il lavoratore assunto all’agenzia percepisce un reddito?
L’accordo chiede che la legge favorisca la “continuità del rapporto con l’impresa fornitrice e che quest’ultima si impegni a garantire un trattamento minimo mensile” Questa frase, ritenuta ambigua dai più, mira a tutelare il lavoratore, obbligando l’agenzia a retribuirlo nche nei periodi non lavorativi. probabilmente questo minimo mensile verrà garantito soltanto ai dipendenti che abbiano lavorato “in affitto” per un certo numero di ore settimanali.
10) Quando le agenzie potranno cominciare legalmente l’attività?
Tutto dipende dalla velocità con la quale il Parlamento elaborerà e approverà la legge. I più ottimisti prevedono l’entrata in vigore della normativa per la prossima primavera.
a cura di Pier Angelo Piai