Riportiamo in sintesi le finalità del sacramento della Penitenza e Riconciliazione dal “Catechismo della Chiesa Cattolica”

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA E DELLA RICONCILIAZIONE

1)La sera di Pasqua, il Signore Gesù si mostrò ai suoi Apostoli e disse loro: « Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimettere te, resteranno non rimessi »
(Gv 20,22-23).

2) Il perdono dei peccati commessi dopo il Battesimo è accordato mediante un sacramento apposito chiamato sacramento della conversione, della confessione, della penitenza o della riconciliazione.

3) Colui che pecca ferisce l’onore di Dio e il suo amore, la propria dignità di uomo chiamato ad essere figlio di Dio e la salute spirituale della Chiesa di cui ogni cristiano deve essere una pietra viva.

4) Agli occhi della fede, nessun male è più grave del peccato, e niente ha conseguenze peggiori per gli stessi peccatori, per la Chiesa e per il mondo intero.

5) Ritornare alla comunione con Dio dopo averla perduta a causa del peccato, è un movimento nato dalla grazia di Dio ricco di misericordia e sollecito per la salvezza degli uomini. Bisogna chiedere questo dono prezioso per sé come per gli altri;

6) Il cammino di ritorno a Dio, chiamato conversione e pentimento, implica un dolore e una repulsione per i peccati commessi, e il fermo proposito di non peccare più in avvenire. La conversione riguarda dunque il passato e il fu turo; essa si nutre della speranza nella misericordia divina.

7) Il sacramento della Penitenza è costituito dall’insieme dei tre atti compiuti dal penitente, e dall’assoluzione da parte del sacerdote. Gli atti del penitente sono: il pentimento, la confessione o manifestazione dei peccati al sacerdote e il proposito di compiere la soddisfazione e le opere di soddisfazione.

8) Il pentimento (chiamato anche contrizione) deve essere ispirato da motivi dettati dalla fede. Se il pentimento nasce dall’amore di carità verso Dio, lo si dice « perfetto »; se è fondato su altri motivi, lo si chiama « imperfetto ».

9) Colui che vuole ottenere la riconciliazione con Dio e con la Chiesa, deve confessare al sacerdote tutti i peccati gravi che ancora non ha confessato e di cui si ricorda dopo aver accuratamente esaminato la propria coscienza. Sebbene non sia in sé necessaria, la confessione delle colpe veniali è tuttavia vivamente raccomandata dalla Chiesa.

10) Il confessore propone al penitente il compimento di certi atti di « soddisfazione » o di « penitenza », al fine di riparare il danno causato dal peccato e ristabilire gli atteggiamenti consoni al discepolo di Cristo.

11) Soltanto i sacerdoti che hanno ricevuto dall’autorità della Chiesa la facoltà di assolvere possono perdonare i peccati nel nome di Cristo.

12) Gli effetti spirituali del sacramento della Penitenza sono:

– la riconciliazione con Dio mediante la quale il penitente ricupera la grazia;

– la riconciliazione con la Chiesa;

– la remissione della pena eterna meritata a causa dei peccati mortali;

– la remissione, almeno in parte, delle pene temporali, conseguenze del peccato;

– la pace e la serenità della coscienza, e la consolazione spirituale;

– l’accrescimento delle lo rze spirituali per il combattimento cristiano.